rettifica della iscrizione a seguito di errore  materiale nella copia


 

Not. Aldo Gargano, 31.07.2001, ha scritto:


Per errore  materiale, a differenza che nell'originale, nella copia (col "firmato")  dell'atto di iscrizione ipotecaria di un mutuo è stata erroneamente indicata  la data di scadenza del mutuo "2001" anzichè quella   è stato ripetuto nel quadro "D" della nota di  iscrizione.

Francamente non so come  rimediarvi.

La Banca esige una sorta di  "rettifica" del quadro in questione.

 

 

Not. Giuseppe Pappalardo ha risposto:


Puoi re-iscrivere l'ipoteca (non è  prevista, a differenza della trascrizione, la sua rettifica), dando conto nel  quadro D dell'errore commesso e che la presente si iscrive appunto per  correggere quell'errore.

 

Not. Mario  Marinella interviene:

Almeno che io non abbia preso un abbaglio, il secondo comma  dell'articolo 2841 c.c. consente la rettifica di tutte le omissioni o  inesattezze contenute nella nota di iscrizione che non inducano "incertezza  sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito  ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione  ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati".


Il secondo  comma dell'articolo 2886 c.c., poi, stabilisce che "...la rettifica deve  essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del  titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si  esegue...."

 

Il codice dell'annotazione di rettifica è "820" (vedi circolare  128/T del 2 maggio 1995 che detta le "Istruzioni per la compilazione dei  modelli di nota ...".


 

Not. Adriano Pischetola:


A me sembrava di aver capito che il  collega Gargano volesse rimediare all'inesattezza senza addivenire alla stipula  di altro atto rettificativo del precedente. O no?

 

Certo, è possibile rettificare nei  casi consentiti a quelle omissioni od inesattezze che  non producono nullità dell'iscrizione, ma deve essere stipulato un  atto 'ad hoc', che poi andrà annotato a margine dell'iscrizione originaria,  proprio perchè tale rettifica può eseguirsi ex art. 2886, c. 2, c.c., solo in base  al 'titolo dal quale è stata consentita od ordinata'.

 

Al contrario la cd.  iscrizione in rettifica è una vera e propria nuova iscrizione ipotecaria e si  rende necessaria laddove l'omissione o l'inesattezza riguarda una delle  indicazioni obbligatorie di cui all'art. 2839 c.c. n.ri 1) , 4) e 7). Cfr. 'La  pubblicità immobiliare e il T.U. delle imposte ipotecaria e catastale', di  Ettorre - Silvestri,Giuffrè, Milano, 1991, pagg.327 e sgg.) e quindi non la data  di scadenza del mutuo, come è avvenuto nell'ipotesi 'de qua'.

 

D'altra parte, la inesattezza non è  nell'originale del titolo, ma in una sua copia che si dichiara conforme  all'originale (pur non essendolo quanto alla data di scadenza del mutuo, per  mero errore materiale) e nella nota.  

 

Sarà necessario  richiedere una nuova iscrizione ipotecaria (allegando copia conforme, stavolta   corretta, dell'originale) che prenderà grado ed autonoma efficacia dalla data  della sua esecuzione ed evidenziando nel quadro 'D' il motivo della  re-iscrizione.

 

 

Not.  Mario Marinella 01.08.2001


Con il mio precedente messaggio dicevo solo che nell'ipotesi prospettata non è indispensabile procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria ma è possibile operare un'annotazione di rettifica.


A questa mia scarna ed ovvia considerazione il collega Pischetola ha risposto riassumendo lo "stato dell'arte" secondo la "Bibbia dei Conservatori" (nessuna polemica con il collega ma solo con i "Conservatori" che attribuiscono al "pratico" testo eccessiva autorevolezza).


Tralasciando ogni discorso sull'opportunità di far circolare copie autentiche diverse fra loro, non prendendo in considerazione la rettificadel contratto di mutuo "nato corretto" (è ovvio che se l'errore fosse stato presente nell'originale sarebbe stato molto più pratico e meno rischiosorettificare il titolo) e sottolineando che queste osservazioni riguardano esclusivamente l'ipotesi nella quale la precedente iscrizione non siainvalida, soffermiamoci sui possibili rimedi.


1) Procedere ad una nuova iscrizione.

 

Questa soluzione, apparentemente semplice e lineare, pone il problema operativo di cancellare l'iscrizione precedente. Leggo infatti in Boero, Le ipoteche, Giurisprudenza Sistematica di Diritto Civile e Commerciale, UTET, 1999, pag. 673: è un'iscrizione che "prende grado e vita propria, e supplisce alla prima se ed in quanto questa venga eliminata, perché due iscrizioni non possono stare a garantire uno stesso credito (Mariani, Ipoteca, pag. 414)".

 

2) Rettificare la precedente iscrizione.

 

Cominciamo dal dato normativo. L'art. 2841 parla di "ordine" di rettifica mentre l'art. 2886 (che riguarda però anche la cancellazione di un'iscrizione) parla di "titolo dal quale è stata consentita od ordinata" la rettifica.

Analizzando il dettato normativo una parte della dottrina ritiene che per poter procedere alla rettifica dell'iscrizione sia sempre necessaria una pronuncia dell'autorità giudiziaria mentre altra parte della dottrina ritiene che sia possibile procedere ad una rettifica "quando le parti siano d'accordo fra loro".


Se si aderisce alla prima teoria anche un eventuale atto di rettifica (ma cosa dovrebbe mai rettificare il collega visto che l'originale è corretto) renderebbe possibile solo una nuova iscrizione, considerato che la rettifica potrebbe essere ordinata solo giudizialmente.


Se seguiamo la seconda interpretazione e riteniamo che è possibile rettificare la nota con il consenso delle parti, mi chiedo (e sottopongo il mio dubbio alle osservazioni dei colleghi): nel caso di specie, non potendo rettificare un titolo corretto, il contratto di mutuo nella "definitiva copia conforme all'originale" perché non dovrebbe essere idoneo per eseguire l'annotazione di rettifica?


Considerazioni operative per il collega Gargano: potresti provare esibendo la "Bibbia dei Conservatori", che da quanto mi è parso di capire è per la "teoria consensualistica e facendo rilevare l'impossibilità di rettificare titoli corretti a far passare l'annotazione di rettifica del famigerato "Quadro D".


 

Not. Aldo Gargano, 01.08.2001, esausto, conclude:

Premetto che mi sembra davvero assurdo che nel caso da me prospettato, per procedere ad una rettifica di un quadro D di una nota di iscrizione si debba addirittura reiscrivere  una nuova ipoteca, con le conseguenze del caso!

Ma penso - mio malgrado - che in base alle "bibbie" di moda, sia l'unica strada percorribile.

Ha ragione il Collega Marinella quanto afferma che volevo rimediare all'inesattezza senza addivenire alla stipula di un atto che, in definitiva
andrebbe a rettificare solo la "copia!" del titolo che ha originato l'iscrizione e  non il titolo stesso!!!

Il dubbio della compilazione del "quadro D" e della sua valenza ai fini della pubblicità effettuale mi rimane tuttavia integro.
Maledetto "quadro D"; ti appenderò nella stanza dei "non ricordi".